Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della

 

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legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, e successive modificazioni, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.